INFORMATIVA PER I PASSEGGERI NUOVE REGOLE DI SICUREZZA NEGLI AEROPORTI DELL'UNIONE EUROPEA
Vi informiamo che a partire da lunedì 6 novembre 2006 entreranno in vigore in tutti gli aeroporti dell'Unione Europea nonché in Norvegia, Islanda e Svizzera, le nuove regole di sicurezza che limitano la quantità di sostanze liquide che è possibile portare attraverso ed oltre i punti di controllo e sicurezza aeroportuale. Non vi sono limitazioni per i liquidi inseriti nel bagaglio da stiva (quello consegnato al check-in per essere ritirato nell'aeroporto di destinazione), nel bagaglio a mano, ossia quello che viene presentato ai punti di controlli di sicurezza aeroportuale, i liquidi consentiti sono invece in piccola quantità. Essi dovranno infatti essere contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri (1/10 di litro) od equivalenti (es: 100 grammi) ed i recipienti in questione dovranno poi essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore ad 1 litro (ovvero con dimensioni pari ad esempio a circa cm. 18 X 20). Dovrà essere possibile chiudere il sacchetto con il rispettivo contenuto (cioè i recipienti dovranno poter entrare comodamente in esso). Per ogni passeggero (infanti compresi) sarà permesso il trasporto di uno ed un solo sacchetto di plastica delle dimensioni suddette. Possono essere trasportati al di fuori del sacchetto, e non sono soggetti a limitazione di volume, le medicine ed i liquidi prescritti a fini dietetici, come gli alimenti per bambini.
In aeroporto Al fine di agevolare i controlli è obbligatorio:
1) Presentare agli addetti ai controlli di sicurezza tutti i liquidi trasportati come bagaglio a mano, affinché siano esaminati;
2) Togliersi giacca e soprabito; essi verranno sottoposti separatamente ad ispezione;
3) Estrarre dal bagaglio a mano i computer portatili e gli altri dispositivi elettrici ed elettronici di grande dimensione.Essi verranno ispezionati separatamente rispetto al bagaglio a mano.
I liquidi comprendono: acqua ed altre bevande , minestre , sciroppi , creme, lozioni ed olii , profumi , sprays , gel inclusi quelli per i capelli e per la doccia , contenuto di recipienti sotto pressione, incluso le schiume da barba, altre schiume e deodoranti , sostanze in pasta incluso il dentrificio , miscele di liquidi e solidi , mascara ed ogni altro prodotto di sostanza analoga.
E' ancora possibile:
a. trasportare liquidi all'interno del bagaglio da stiva;
b. trasportare, all'interno del bagaglio a mano, possibilmente limitandoli a quanto necessario per il viaggio aereo, medicinali e prodotti dietetici come gli alimenti per bambini. Potrebbe essere necessario fornire prova dell'effettiva necessità ed autenticità di tali articoli;
c. acquistare liquidi, come bevande e profumi, nei negozi situati oltre i punti di controllo di sicurezza, ed anche a bordo degli aeromobili utilizzati dalla compagnie aeree dell'Unione Europea.
Sarà bene non aprire prima di essere arrivati alla destinazione finale le buste sigillate nelle quali tali prodotti saranno confezionati e conservarne la prova di acquisto. In caso contrario, transitando presso gli aeroporti intermedi, i liquidi acquistati potrebbero essere sequestrati ai controlli di sicurezza. Tutti questi liquidi sono in aggiunta alle quantità che devono essere contenute nel sacchetto di plastica trasparente e richiudibile precedentemente menzionato. In caso di dubbi, prima di intraprendere il viaggio è bene rivolgersi alla propria compagnia aerea.
lastminute.com invita tutti i passeggeri a presentarsi ai varchi di controllo con ampio anticipo, soprattutto i primi giorni dell'entrata in vigore delle nuove regole.
Questo documento è stato sviluppato sulla base dell'informativa "New EU Security Rules at Airports , a Brief guide to help you", elaborato dalla Commissione Europea, dall'Associazione delle compagnie aeree europee e dall'Associazione internazionale degli aeroporti. Il suo contenuto è informativo e sintetizza gli elementi principali contenuti nella normativa UE; ogni azione legale o reclamo, pertanto, dovrà basarsi unicamente sull'effettivo testo di legge (Reg. CE 1546/2006 del 4/10/2006).